COMMERCIO ROTTAMI MARCHE
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La Luchetta Rottami Opera da Diversi anni nel settore della raccolta dei metalli per il suo commercio di compravendita selezionandolo per poi essere portato in fonderia per il suo Riciclo, Lo scarto dei Metalli che in lingua inglese si scrive “waste of Metals” Mentre Rottami di Metallo “Scrap Metal” la realtà è che dopo diversi anni di utilizzo essi si corrodono dagli agenti atmosferici, e si crepano anche per l’utilizzo, i rottami come Acciaio, Alluminio, Ottone, Ferro, Rame, Zinco ecc. quindi Rottami di metallo ferroso e non ferroso essi possono essere riutilizzati riciclandoli,

La raffinata Lavorazione per il Riciclo inizia dal Commercio Rottami Noi Operiamo in tutta La Regione Marche che comprende le seguenti province, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Pesaro e Urbino, acquistando i metalli prima elencati separandoli in quanto spesso vengono mischiati e anno altri scarti come plastica terra ecc, una volta selezionato per materia viene stoccato in balle e successivamente viene pesato presso la fonderia ricontrollato ulteriormente che non vi siano impurità

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COMMERCIO ROTTAMI FERROSI NARCHE

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REGOLAMENTO 2011 SUI ROTTAMI METALLICI

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 94/2 dell’8.4.2011 il REGOLAMENTO (UE) N. 333/2011 del Consiglio dell’Unione europea del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici (rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio) cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Il provvedimento è entrato in vigore lo scorso 28 aprile, ma si applica dal 9 ottobre 2011. Il regolamento rappresenta la prima attuazione della disciplina del “end of waste” (fine del rifiuto), “cessazione della qualifica di rifiuto” secondo quanto stabilito dall’art. 184-ter del TUA. L’obiettivo è quello di arrivare ad una società del riciclaggio, che eviti la produzione dei rifiuti utilizzando i materiali metallici come risorsa, i rifiuti delle industrie e dei consumatori europei, infatti, verranno sempre di più recuperati e rielaborati per ottenere nuovi prodotti. Con il regolamento 333/2011 l’Unione Europea si pone l’obiettivo di rendere il più omogeneo possibile il mondo del recupero dei rottami ferrosi, ponendo fine alla diatriba che, a livello comunitario e nazionale, ha contrapposto, per oltre dieci anni, imprese e pubblica amministrazione nell’ascrivere o meno ai rottami metallici la natura di rifiuto, evitando così che ogni Stato membro prenda una posizione individuale sul tema. Il regolamento CE 333/2011 del 31.03.2011, costituito da 7 articoli e 3 allegati, si occupa di rottami di ferro, acciaio, alluminio e rottami di leghe di alluminio, disciplinando come questi cessino di essere considerati rifiuti. Le nuove regole avranno diretta ed automatica applicabilità nel territorio nazionale, in quanto self executing, ed affiancheranno quelle contenute nel Codice dell’Ambiente. Il regolamento contiene (art 2) la definizione di tutti i termini usati, indicando con chiarezza cosa si intende per rottami di ferro, alluminio, acciaio, cosa si intende per detentore, produttore, importatore, personale qualificato, partita ed altro. Per perdere la qualifica di rifiuti, il regolamento prevede che i rottami dovranno avere terminato qualsiasi trattamento (taglio, frantumazione, lavaggio e disinquinamento) necessario alla loro preparazione per l’utilizzo finale presso gli impianti dedicati per l’acciaio e l’alluminio, come acciaierie, fonderie e raffinerie di alluminio. La nuova normativa comunitaria prevede inoltre che i rottami metallici vengano trattati secondo precisi standard tecnici da parte di imprese dotate di sistema qualità ed in grado, al termine del procedimento di recupero, di dichiarare che i rottami metallici trattati non sono rifiuti. Negli allegati vengono definiti i criteri specifici e comuni/generali che riguardano i produttori e gli importatori, nonché indicazioni inerenti la gestione documentale e le esclusioni di applicazione. I criteri generali sono sostanzialmente due e riguardano caratteristiche proprie delle aziende che trattano rottami metallici, queste devon: • adottare un Sistema di Gestione della Qualità • redarre una Dichiarazione di Conformità. L’obbligo di adozione da parte delle imprese di trattamento di un peculiare Sistema di Gestione della Qualità (art. 6) risponde alla necessità di dimostrare il rispetto degli specifici standard tecnici di processo dei rottami. Tale Sistema di Gestione della Qualità è soggetto ad accertamento triennale da parte di un organismo esterno accreditato dall’UE e prevede: controllo preventivo dei rifiuti; monitoraggio del trattamento e della qualità dei rottami; revisione e miglioramento del sistema di qualità; formazione del personale addetto al trattamento; verifica dell’adozione di analogo sistema di gestione di qualità da parte dei propri fornitori di rottami. Al produttore o all’importatore di rottami è richiesto inoltre di redarre una «dichiarazione di conformità», (anche in formato elettronico), (art. 5) per ogni partita di rottami, con l’identificazione dei rottami trattati, l’indicazione del rispetto dei requisiti tecnici di processo, e l’applicazione del sistema di gestione della qualità. Una copia della dichiarazione va trasmessa al detentore successivo della partita di rottami. La Dichiarazione di Conformità è il documento che attesta che i rottami, per la prima volta, cessano di essere rifiuti. La dichiarazione dovrà essere comunicata al detentore successivo, conservata per un anno e messa a disposizione delle Autorità di controllo che la richiedano. I criteri specifici si riferiscono fondamentalmente al rispetto di quanto stabilito negli allegati I (ferro e acciaio) e II (alluminio) e riguardano la qualità minima dei rifiuti da processare, modalità di trattamento, qualità dei materiali ottenuti dal processo. Per i rottami di ferro ed acciaio, le specifiche da osservare coincideranno in sostanza con le seguenti: trattamento limitato ai soli rifiuti con ferro e acciaio recuperabili; assenza di sostanze pericolose; separazione a monte tra i due metalli ed esclusione di eventuali elementi diversi; rispetto delle particolari prescrizioni su trattamento di veicoli fuori uso e clorofluoro-carburi; purezza delle materie prime secondarie ottenute; rispetto delle specifiche tecniche di settore per il riutilizzo diretto nella produzione di sostanze o oggetti metallici in acciaierie e fonderie.

Nuovo Regolamento Europeo sui Rottami Metallici